Sentenza d’appello in Germania: paragonare Israele al nazismo non è reato
Negli ultimi anni, in Germania, si è discusso moltissimo del modo in cui vengono applicate le leggi contro l’uso di simboli anticostituzionali, contro i reati d’odio e contro la cosiddetta “relativizzazione” del nazismo e dell’Olocausto. A preoccupare sono state soprattutto le condanne o le minacce di condanna che hanno raggiunto coloro che, nello spazio dei social così come in quello delle manifestazioni di piazza, hanno mosso allo Stato di Israele critiche che le autorità hanno definito illegittime. Da più parti si è obiettato che vietare la critica alle scelte politiche e militari di uno Stato costituisca una violazione grave del diritto alla libertà d’opinione e di espressione. Proprio per questo sta facendo scalpore una sentenza della Corte d’Appello di Zweibrücken, in Renania-Palatinato, che ha assolto una donna, condannata in primo grado per aver paragonato l’operato di Israele a Gaza e il massacro della popolazione civile palestinese ai crimini nazisti.
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L’imputata, una donna di Ludwigshafen, aveva pubblicato due contenuti nelle proprie storie su Instagram. Nel primo compariva una sorta di tabella che affiancava episodi storici del regime nazionalsocialista alle azioni condotte da Israele nel conflitto con la popolazione palestinese. Sopra la tabella, un’immagine divisa a metà mostrava da un lato la bandiera israeliana, dall’altro lo stendardo del NSDAP, il partito nazional socialista tedesco, con la svastica solo parzialmente visibile. Nel secondo, un muro reca una stella di David al cui interno è disegnata una svastica (in realtà il simbolo del movimento raeliano): da dietro quella parete, si vedevano soldati che sparavano verso un’area recintata, mentre il sangue fuoriesciva da sotto le mura. Accompagnavano le immagini gli hashtag #FREEPALESTINE e #GAZAUNDERATTACK.
La condanna in primo grado per utilizzo di organizzazioni anticostituzionali
Il Tribunale distrettuale di Ludwigshafen aveva, in prima istanza, giudicato colpevole la donna per due episodi di utilizzo di simboli di organizzazioni anticostituzionali, ai sensi dell’articolo 86a del Codice penale tedesco, e le impone una sanzione pecuniaria complessiva pari a 2.400 euro. In questo caso, quindi, la donna sarebbe stata punita esattamente alla stregua di un neonazista che avesse postato l’immagine di una svastica allo scopo di glorificare il nazismo e approvare il suo operato. Contro quella pronuncia l’imputata ha presentato ricorso, portando il caso davanti alla Corte d’appello di Zweibrücken.
Assoluzione piena: per la Corte d’Appello, criticare Israele, anche paragonandola al terzo reich, è una forma legittima di libertà d’espressione
Con decisione del 24 giugno 2026 (1 ORs 3 SRs 70/25), la Prima Sezione penale ha annullato la condanna e assolto l’imputata con formula piena, ponendo le spese processuali a carico dello Stato. I giudici, nella sentenza, hanno incluso un invito a non interpretare in modo esageratamente ampio la norma penale in questione, richiamando la tutela costituzionale della libertà di espressione.
Secondo la Corte, l’articolo 86a StGB mira a impedire la rinascita di organizzazioni incostituzionali come il partito nazionalsocialista, salvaguardando così la pace politica. Rientrano quindi nell’ambito di tale articolo, in via generale, tutte le rappresentazioni di simboli che possano suggerire una simile rinascita. La libertà di espressione, tuttavia, impone dei limiti a questa applicazione: gli usi parodistici o marcatamente critici, per esempio, sono ammissibili, così come i casi in cui il simbolo venga distorto in senso dispregiativo per deridere i valori neonazisti. In altre parole, non basta pubblicare l’immagine di una svastica per commettere un reato, ma occorre anche farlo in un contesto che implichi un’approvazione per ciò che tale simbolo rappresenta.
Applicando questo criterio al primo post, i giudici hanno osservato che l’accostamento alle azioni israeliane esprime opposizione agli ideali rappresentati dal simbolo, come conferma anche la scritta in maiuscolo «FREEPALESTINE». Nessun sostenitore di ideali neonazisti, secondo la Corte, vi troverebbe un effetto propagandistico a proprio favore. Quanto al secondo post, la scena della fucilazione di persone indifese, unita al riferimento al conflitto di Gaza, comunica un carattere di denuncia riconoscibile a colpo d’occhio, senza bisogno di cogliere ogni dettaglio secondario. Se il nazismo viene utilizzato come termine di paragone di qualcosa di estremamente negativo, è evidente che l’uso dei simboli nazisti non si può leggere, in questo contesto, come propaganda.
La Corte ha escluso anche una responsabilità ai sensi dell’articolo 130 StGB, relativo all’istigazione all’odio. Il primo post, hanno spiegato i giudici, critica lo Stato di Israele e non una fascia intera di popolazione, e gli Stati non rientrano nella tutela prevista da questa norma. Non si tratterebbe, inoltre, di una banalizzazione dell’Olocausto, bensì una critica aspra rivolta alle azioni militari israeliane contro i civili palestinesi, che resta entro i confini della libertà di opinione. Mancano, infine, elementi che indichino una minaccia alla pace pubblica.
La Corte ha anche precisato in modo esplicito che è irrilevante stabilire se l’accostamento tra nazisti e Israele scelto dall’imputata sia un’opinione valida o meno, corretta o sbagliata, emotiva o fondata su base razionale: distinzioni di questo tipo non incidono sulla tutela costituzionale della libertà di espressione, che protegge un’affermazione a prescindere dal suo valore di verità o dalla qualità della sua argomentazione. Il limite penalmente rilevante, aggiungono i giudici, si colloca dove le espressioni assumono un carattere bellicoso, ad esempio attraverso esplicite minimizzazioni o banalizzazioni. Una critica aspra rivolta a un altro Stato non raggiunge, da sola, quella soglia. Nel caso esaminato mancano appelli alla violazione della legge, così come conseguenze prevedibili, anche indirette, capaci di mettere a rischio l’ordine giuridico o di abbassare la soglia di inibizione dei lettori.
La seconda immagine, con la svastica inserita in una stella di David, e costituirebbe, isolatamente considerata, un simbolo penalmente rilevante, ma nel contesto della scena raffigurata, ha notato la Corte, prevalgono il confronto contenutistico e la funzione ammonitrice che ne deriva. La rappresentazione, per quanto estrema, della fucilazione di persone indifese ed accerchiate esprime di per sé un distanziamento dall’ideologia nazionalsocialista.
Per la Corte, questa lettura resta valida anche qualora il messaggio non risultasse immediatamente riconoscibile a un primo sguardo. Un osservatore neutrale, pur privo di conoscenze storiche o politiche approfondite, riconoscerebbe comunque il riferimento alla situazione in Palestina, ampiamente presente nei media.
La sentenza è consultabile qui.




