Discriminazione durante la ricerca di un appartamento: niente appuntamenti se il cognome è straniero

Quasi chiunque abbia cercato casa in un Paese straniero può raccontare un’esperienza del genere, più o meno evidente e più o meno esplicita: si trova l’annuncio ideale, si telefona, ma si ha l’impressione che, quando si dichiara il proprio cognome, l’interlocutore si irrigidisca e, di solito, non si ottiene l’appartamento. Molto raramente, però, si può andare oltre il sospetto e provare che si tratti effettivamente di un caso di discriminazione.
In Germania, però, un’insegnante è riuscita a raccogliere prove sufficienti e a farsi valere in tribunale. Giovedì, la Corte federale di cassazione tedesca ha stabilito che questo comportamento non è ammissibile e che chi viene discriminato per ragioni etniche durante la ricerca di un’abitazione può ottenere un risarcimento dall’agente immobiliare. La decisione rafforza gli strumenti di tutela disponibili per le vittime che ritengono di aver subito una discriminazione nella ricerca di un appartamento.
Cercare casa? Con un cognome straniero è molto più difficile. Il caso dell’insegnante tedesca
Una docente di scuola elementare, nata e cresciuta in Germania ma con un cognome pakistano, cercava un’abitazione per sé e per la propria famiglia. Individuato un annuncio interessante, ha contattato l’agente immobiliare per programmare una visita. Non appena fornite le proprie generalità, però, le è stato negato l’appuntamento. Colta dal sospetto che si trattasse di una discriminazione, la donna ha provato a richiamare lo stesso numero in un secondo momento, dichiarandosi nuovamente alla ricerca di un appartamento, ma presentandosi con il nome squisitamente tedesco di “Julia Schneider“. In questo caso, l’agente immobiliare le ha concesso subito un appuntamento. Per fugare ogni dubbio, l’insegnante ha ripetuto il processo più volte, confermando lo stesso meccanismo: ogni richiesta effettuata con un nome pakistano veniva respinta, mentre quelle con nomi tedeschi venivano accolte. L’insegnante ha commentato con amarezza la situazione: “Non importa quanto mi integri, non importa quanto sia istruita, sarò sempre la straniera. Una Julia Schneider avrà molte più opportunità di me”.
La donna ha quindi deciso di agire per vie legali e ha richiesto 3.000 euro di risarcimento per violazione della legge generale sulla parità di trattamento (AGG).
Un processo che potrebbe fare scuola
Due nodi fondamentali hanno caratterizzato questo procedimento: la validità probatoria delle richieste fittizie in sede giudiziaria e la responsabilità diretta degli intermediari immobiliari secondo l’AGG. In altre parole: è legittimo tendere una “trappola” come questa all’agente immobiliare per dimostrare l’esistenza di un pregiudizio discriminatorio. E ancora: l’agente immobiliare è responsabile della discriminazione o la colpa è sempre e comunque del locatore?
Thomas Koch, presidente della I Sezione civile, ha definito la vicenda “un caso piuttosto chiaro di discriminazione” nel pronunciare il verdetto. La corte, in questa occasione, ha stabilito l’ammissibilità delle richieste di prova come strumento dimostrativo della discriminazione nella ricerca di un appartamento e ha anche detto che gli intermediari immobiliari possono essere ritenuti responsabili poiché costituiscono un passaggio obbligato per i potenziali inquilini, un filtro che può sbarrare l’accesso all’ottenimento dell’abitazione. Koch ha precisato: “Gli agenti immobiliari spesso decidono se un potenziale inquilino ottiene un appuntamento per visitare l’appartamento e se viene inserito nella rosa dei candidati”.
Il divieto legale di discriminazione, quindi, opera non soltanto tra candidato il candidato alla ricerca di un appartamento e il proprietario dell’immobile, ma anche tra il candidato e l’intermediario che agisce per conto del locatore. L’AGG mira a prevenire la discriminazione: per realizzare tale finalità, anche gli agenti immobiliari devono rispondere delle proprie condotte discriminatorie durante la ricerca della casa.
Chi subisce una discriminazione nella ricerca di un appartamento può ottenere giustizia
Ferda Ataman, commissario federale indipendente per la lotta alla discriminazione, definisce la sentenza un progresso significativo: “D’ora in poi sarà possibile verificare con certezza giuridica se si è stati respinti a causa del proprio nome, ovvero della propria origine. E in futuro gli agenti immobiliari non potranno più nascondersi dietro i proprietari quando discriminano”. Ataman sollecita inoltre un intervento legislativo: “Per proteggere meglio le persone in Germania dalla discriminazione, il legislatore dovrebbe vietare anche gli annunci immobiliari discriminatori nella legge generale sulla parità di trattamento, come già avviene per gli annunci di lavoro discriminatori”.
Christian Osthus, amministratore delegato dell’Associazione immobiliare tedesca IVD, condivide l’orientamento espresso dalla sentenza: “Chi cerca un appartamento deve poter contare sul fatto che le richieste e gli appuntamenti per le visite non vengano selezionati in base all’origine, alla religione, al sesso, all’età, alla disabilità o all’identità sessuale”. Benché l’intermediario non concluda direttamente il contratto di locazione ma svolga funzione di mediazione, deve comunque osservare l’AGG nella selezione. Secondo Osthus, la responsabilità diretta attribuita dalla BGH risulta obbligatoria e conseguente. Raccomanda alle agenzie di organizzare le visite garantendo equità: procedure standardizzate, criteri oggettivi e documentazione trasparente.
Riferimento della sentenza: AZ: I ZR 129/25




