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“Criticare il diritto di Israele all’esistenza è legittimo”: la sentenza di un tribunale tedesco

La Germania è l’unico Paese al mondo ad avere collegato la propria Ragione di Stato all’esistenza di un altro specifico Paese. Il rapporto fra lo Stato tedesco e quello di Israele è talmente stretto che chi prende la nazionalità tedesca deve giurare, fra le altre cose, di sostenere il diritto all’esistenza di Israele e di essere pronto a difenderlo (e, qualora si dimostrasse che non è così, la cittadinanza potrebbe perfino essere revocata, come dimostra un caso recente). Proprio per questo è estremamente rilevante una recente sentenza del Tribunale amministrativo superiore di Münster, la quale ha stabilito che il semplice fatto di criticare il diritto di Israele all’esistenza come Stato non è di per sé un reato e quindi non può essere oggetto di divieto né di sanzione.

La sentenza: il divieto di criticare il diritto di Israele all’esistenza è illegittimo 

Il 21 novembre, i giudici della 15a Sezione del Tribunale amministrativo superiore di Münster hanno parzialmente ribaltato un provvedimento restrittivo imposto dalla questura di Düsseldorf. L’azione legale era stata intrapresa in relazione a una manifestazione filopalestinese programmata per il giorno successivo, per la quale erano attesi circa cinquanta partecipanti.

Agli organizzatori era stato ribadito il divieto di negare in qualsiasi forma il diritto all’esistenza dello Stato di Israele durante l’evento. Inoltre, tre slogan specifici menzionati nella comunicazione della manifestazione potevano essere pronunciati una sola volta, all’inizio, per poi sparire dal repertorio dei partecipanti. I tre slogan in questione erano l’ormai celebre “From the river to the sea”, “Yalla yalla intifada” e “There is only one State, Palestine 48”.

Gli organizzatori, però, hanno presentato un ricorso d’urgenza al Tribunale amministrativo di Düsseldorf, ottenendo un primo rifiuto. In appello, davanti ai giudici di Münster, sono riusciti invece ad aver ragione in almeno un caso su tre (uno dei tre giudizi è stato lasciato sospeso, nonostante il divieto in questo contesto sia stato comunque confermato).

Il tribunale ha operato una distinzione fondamentale, stabilendo che contestare il diritto all’esistenza dello Stato di Israele non rappresenta, di per sé, un’infrazione penale, se non è accompagnata da altri elementi che configurino l’incitazione all’odio razziale. La Corte ha dichiarato, in altre parole, che è legittimo avere un’opinione critica circa la fondazione dello Stato di Israele e anche auspicare che la situazione attuale possa cambiare attraverso processi pacifici. Esprimere tale opinioni e stimolare una discussione critica su questi temi, hanno dichiarato i giudici, rientra nel legittimo diritto alla libertà di espressione.

La questura, si legge nella sentenza, non avrebbe fornito elementi concreti che potessero giustificare una classificazione di tali dichiarazioni come incitamento all’odio razziale, ovvero per suggerire che alle dichiarazioni dei partecipanti si associ un sentimento di disprezzo generale verso un’intera etnia e men che meno un incitamento alla violenza contro un certo gruppo di persone. Senza quelle circostanze particolari, il tribunale ha ritenuto il provvedimento di divieto sproporzionato e illegittimo. La decisione è definitiva, inappellabile.

Quali slogan sono stati considerati legittimi o illegittimi e perché 

I giudici hanno esaminato separatamente i tre slogan al centro del contenzioso. Ciascuno ha ricevuto un trattamento giuridico distinto.

“There is only one state – Palestine 48”

Questo slogan, secondo il tribunale, non poteva essere proibito. Il riferimento implicito rimanda all’anno 1948, quando lo Stato di Israele venne proclamato su una porzione del territorio palestinese che si trovava sotto mandato britannico. Discutere queste origini storiche, hanno sostenuto i giudici, rientra nell’esercizio legittimo del dibattito pubblico. Il tribunale non ha riscontrato alcun collegamento diretto con l’ideologia di Hamas, organizzazione terroristica vietata in Germania.

“Yalla, yalla, Intifada”

Giudizio opposto per questa espressione. Il divieto è risultato legittimo e quindi è stato confermato dal tribunale. Nel contesto del conflitto in corso a Gaza, si legge nella sentenza, queste parole non possono essere interpretate come semplice invito alla protesta pacifica. Dal punto di vista di un osservatore neutrale, rappresentano piuttosto una manifestazione di solidarietà verso gli atti di violenza compiuti da palestinesi radicali contro civili israeliani e militari dell’IDF durante la prima e seconda Intifada.

“From the river to the sea”

Questo slogan è già stato dichiarato non punibile da un tribunale di Berlino, ma la procura della capitale, già all’epoca, ha dichiarato che continuerà ad arrestare chi lo pronuncia o lo espone. Il tribunale di Münster non ha potuto chiarire definitivamente, nell’ambito di un procedimento d’urgenza, se l’utilizzo di questo slogan costituisca reato in quanto simbolo di Hamas. Tuttavia, ha ritenuto prevalente l’interesse pubblico all’applicazione immediata del divieto.

Lo slogan risale agli anni Sessanta, quando veniva utilizzato dall’Organizzazione per la Liberazione della Palestina. Esprime l’aspirazione alla liberazione completa della Palestina, dal fiume Giordano fino al Mar Mediterraneo – territorio che corrisponde all’attuale Israele. Una volta pronunciata, dicono i giudici, un’espressione diventa irreversibile. Non può essere cancellata da successivi interventi della polizia o da denunce penali, il che vuol dire che non avrebbe senso, sempre secondo il tribunale, permettere di utilizzarlo una volta sola e vietarlo le volte successive. Anche senza l’uso ripetuto di questo slogan, il tribunale ha considerato che lo scopo dell’assemblea potesse comunque essere comunicato adeguatamente al pubblico.

Perché questa sentenza è rilevante

A rendere particolarmente rilevante la sentenza emessa  dal Tribunale amministrativo di Düsseldorf (riferimento 15 B 1300/25, con prima istanza presso il VG Düsseldorf 18 L 3700/25) è proprio quanto detto inizialmente sulla Ragione di Stato tedesca. Anche nel contesto della repressione delle manifestazioni di solidarietà per la Palestina, infatti, il punto più controverso fra forze dell’ordine e manifestanti è stata sempre e principalmente la critica rispetto al fatto che lo Stato di Israele abbia o meno diritto all’esistenza in quanto tale. Anche dal punto di vista dei movimenti pro-pal, infatti, sono pressoché unanimi le condanne alle degenerazioni, alle generalizzazioni, all’antisemitismo e all’equiparazione fra persone di origine o di religione ebraica e Stato di Israele, mentre in molti hanno rivendicato il diritto a criticare il fatto stesso dell’esistenza di Israele come Stato, specificamente per il modo in cui tale entità statale è stata creata. Nonostante, in Germania, le sentenze non siano fonti del diritto, infatti, questa decisione del tribunale di Münster ha un peso non indifferente nel dibattito e, si può prevedere, nell’evoluzione futura di queste tensioni.

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