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Condannato per aver dato del “bugiardo” a Merz su Facebook

In Germania è piuttosto comune che i politici denuncino chi li insulta sui social e non è neppure così raro che i denunciati vengano poi condannati. Il curriculum di Friedrich Merz in questo ambito, però, sta diventando particolarmente corposo: il cancelliere ha presentato numerosissime denunce e le condanne cominciano ad arrivare in rapida frequenza. L’ultimo caso è quello di un utente condannato dal tribunale distrettuale di Öhringen a una sanzione pecuniaria per aver definito il capo del governo “Lügenfritz” — termine traducibile approssimativamente come “Fritz il bugiardo” — in un commento pubblico su Facebook.

Solo pochi giorni fa, un altro utente era stato multato per aver dato a Merz del “damerino” , mentre un altro era stato assolto per averlo chiamato “Pinocchio“.

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In questo caso, a scatenare le furie dell’utente era stata una visita di Merz a Heilbronn nell’ottobre scorso. La polizia aveva pubblicato su Facebook un avviso di divieto di volo per droni durante l’evento. Il post ufficiale aveva innescato una valanga di commenti, 38 dei quali sono stati sottoposti a verifica da parte della procura per accertare la sussistenza del reato di “offesa rivolta a persone della vita politica” ai sensi dell’articolo 188 del codice penale tedesco (StGB).

Non tutti gli insulti sono uguali

Non tutti i commenti hanno superato la soglia del procedimento penale. Come abbiamo già detto, chiamare Merz “Pinocchio” non ha portato conseguenze, ma anche dargli del “buffone bugiardo” (“Lügen-Kasper”) è stato giudicato un legittimo esercizio del diritto di critica: i relativi procedimenti sono stati archiviati per mancanza di sospetto di reato.

Per l’insulto “Lackaffe” (il già citato “damerino”) la procura aveva inizialmente richiesto, come in quest’ultimo caso, una sanzione corrispondente a 30 giorni di multa, somma che, rapportata a uno stipendio medio netto, supererebbe i 2.000 euro. Il tribunale distrettuale di Heilbronn ha però chiuso il procedimento il 23 febbraio dietro versamento di una sanzione amministrativa di 100 euro.

Il decreto relativo all’insulto “Lügenfritz” rappresenta la prima condanna formalmente nota tra i procedimenti nati dalla visita a Heilbronn. Appare strano che questo particolare insulto sia stato sanzionato, considerando che gli altri casi che sono sfociati in condanne riguardano insulti molto più pesanti e volgari. La procura ha reso noto che esiste anche un decreto definitivo emesso dal tribunale distrettuale di Brackenheim: 30 giorni-multa per l’espressione “Ftzn Frieder”. Un ulteriore decreto della stessa entità è stato emesso per “Fo****Fritz”, ma l’interessato ha presentato ricorso; l’udienza è fissata al 28 agosto presso il tribunale distrettuale di Heilbronn.

Tre procedimenti restano ancora aperti, e riguardano espressioni come “figlio di p****”, “cancelliere di m****” e una variante di “ftzn fritz”. Va precisato che tanto l’abbreviazione “ftzn” quanto “Fo****Fritz” rimandano a un insulto a connotazione sessuale estremamente volgare ed estremamente diffuso, originariamente lanciato contro Merz dal partito satirico Die Partei.

La sentenza relativa all’espressione “Lügenfritz” menziona il fatto che l’insulto sia stato collocato in un contesto in cui i commenti si “intensificavano a vicenda” sotto un post della polizia, alimentando un clima che si inaspriva in maniera crescente. Per questo motivo, secondo la procura, l’affermazione era idonea a “minare la fiducia nell’integrità della vittima” e a “favorire ulteriori riserve negative o aggressioni tra persone che la pensano allo stesso modo”. Su questa base è stato riconosciuto il particolare interesse pubblico all’azione penale. 

Che cosa dice la legge tedesca?

L’articolo 188 del codice penale tedesco tutela in modo specifico chi “ricopre un ruolo nella vita politica del popolo” da offese che siano “idonee” a “complicare in modo significativo” la sua attività pubblica. La disposizione è oggetto di dibattito da tempo, per il potenziale effetto dissuasivo che potrebbe esercitare sul confronto politico aperto e anche perché la definizione di ciò che può “complicare in modo significativo” l’attività pubblica è soggetta a un ampio margine interpretativo. Sono vietate le espressioni che ledono la dignità umana o i diritti della personalità. Per contro, l’articolo 5 della Costituzione sancisce il diritto alla libertà di espressione, alla quale la Corte costituzionale federale ha storicamente riconosciuto un perimetro ampio. Il risultato è una casistica estremamente frammentata, in cui l’esito dipende dalla specificità di ciascuna situazione e in cui le decisioni giudiziarie divergono in modo significativo da caso a caso. Quest’ultima condanna è un esempio lampante: Pinocchio sì, bugiardo no.

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