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Germania: il tribunale blocca l’espulsione di una neonata non accompagnata

“Nessun errore”. Così l’Ufficio federale tedesco per la migrazione e i rifugiati (BAMF) ha commentato il decreto di espulsione per una neonata di soli tre mesi, non accompagnata dai genitori, ai quali veniva invece concesso di rimanere in Germania. La decisione, come era prevedibile, è stata annullata mercoledì dal Tribunale amministrativo di Wiesbaden, in Assia. Nella sentenza, che è definitiva e inappellabile, i giudici non hanno mancato di includere severi rilievi sulla condotta del BANF.

Come è possibile chiedere l’espulsione di una neonata non accompagnata dai genitori?

I genitori della piccola sono curdi, originari della Turchia, e avevano chiesto asilo in Germania. Il BAMF ha respinto le loro domande, e i due hanno impugnato il rifiuto: in attesa di una decisione definitiva, la famiglia ha il diritto di risiedere temporaneamente nel distretto di competenza del Tribunale amministrativo di Wiesbaden.

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Il problema sorge perché la bambina è nata in Germania e per lei si è resa necessaria una richiesta distinta. Questa è stata presentata dopo l’entrata in vigore dei recenti inasprimenti della legge sui rifugiati e istruita con la procedura accelerata, applicabile da giugno 2026. Una delle novità dell’ultima riforma è che la presentazione di un ricorso non basta più a fermare l’attuazione del procedimento di espulsione. In parole povere, fino a giugno 2026, chi presentava una domanda di asilo e riceveva una risposta negativa, poteva presentare un ricorso e restare comunque in Germania fino alla delibera sul ricorso stesso.

Da giugno in poi, chi si vede rifiutare la richiesta di asilo deve lasciare il Paese immediatamente e, se presenta un ricorso, deve seguirlo dall’estero, per poi rientrare, eventualmente, solo se il ricorso viene accolto. È questo il caso della neonata, che quindi sarebbe stata l’unico membro della famiglia soggetto all’espulsione dalla Germania. I giudici di Wiesbaden hanno decretato l’inammissibilità di questa misura.

Nello specifico, secondo il tribunale, i forti legami familiari sono un fattore ostativo alla separazione, anche quando le persone coinvolte siano prive di un permesso di soggiorno stabile e, come il questo caso, hanno il diritto di restare nel Paese solo finché dura la procedura d’asilo. Numerose sentenze precedenti si sono già espresse su questo punto, tanto che il tribunale ha definito “incomprensibile” il rifiuto del BAMF di riconoscere questa giurisprudenza ormai consolidata.

“Nessun errore”

Secondo l’Ufficio federale, che si è espresso venerdì scorso tramite un portavoce, spettava all’ufficio locale per gli stranieri verificare la presenza o meno di condizioni incompatibili con l’espulsione e, di conseguenza, non ci sarebbero errori nell’operato del BAMF. L’ufficio concorda però sul fatto che l’espulsione di una bambina di tre mesi senza i genitori sia “evidentemente fuori discussione”. Nonostante questo, non condivide l’idea che i legami familiari stretti siano di per sé un fattore ostativo all’espulsione e, su questo punto, auspica un “chiarimento da parte della Corte suprema”.

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