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Fa causa al Land di Berlino per poter guidare col niqab

Una donna musulmana residente a Berlino ha intentato una causa legale contro il Land della capitale tedesca per poter guidare col niqab, un velo che copre interamente il volto lasciando solo una fessura per gli occhi. La donna rivendica il diritto di poter condurre un veicolo con il volto coperto per motivi religiosi, sentendosi lesa nei suoi diritti fondamentali dal divieto imposto dal codice della strada. Secondo la ricorrente, questo divieto rappresenta una violazione della sua libertà religiosa.

Il caso arriverà in tribunale a metà gennaio

Il caso verrà discusso il prossimo 15 gennaio presso il tribunale amministrativo di Berlino. La ricorrente chiede una deroga speciale all’obbligo di tenere il viso scoperto alla guida. La legge prevede infatti che chi si trova al volante di un veicolo a motore sia sempre riconoscibile e non possa coprirsi o nascondersi il volto, se non in casi eccezionali autorizzati dall’autorità competente. La questione tocca aspetti legali, religiosi e legati alla sicurezza stradale.

La giudice che presiede il collegio, Heike Grigoleit, ha disposto la presenza in aula della donna durante l’udienza, al termine della quale è attesa una sentenza.

Un caso simile: in Renania-Palatinato confermato il divieto di guidare col niqab

Non è la prima volta che i tribunali tedeschi si trovano ad affrontare questa questione. Nell’agosto del 2024, il tribunale amministrativo superiore di Coblenza, in Renania-Palatinato, aveva respinto il ricorso di un’altra donna musulmana che chiedeva di essere esentata dal divieto di coprirsi il volto mentre era alla guida.

Non è la prima volta che una donna musulmana obietta ai divieti che il Land di Berlino dispone in determinati ambiti. Nel 2023, per esempio, la Corte Costituzionale tedesca ha imposto al Land di risarcire un’insegnante che aveva fatto ricorso contro il divieto di presentarsi in classe indossando l’hijab – divieto che le era stato imposto a partire dalla legge sulla neutralità religiosa delle istituzioni pubbliche. Anche il Tribunale del Lavoro aveva in precedenza dichiarato illegittimo il divieto imposto all’insegnante.

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